L'indennità per malattia
L’integrazione di malattia integra la retribuzione persa durante i giorni di malattia.
In base alla durata dell’evento di malattia l’integrazione sarà corrisposta nel seguente modo:
- Per eventi pari o inferiori ai 5 giorni nessuna integrazione per i primi tre giorni (carenza); i restanti vengono integrati al 50%.
- Per eventi di malattia superiori ai 5 giorni vengono integrate al 100% le prime tre giornate, al 50% dal 4° al 20° giorno e al 33,33% dal 21° giorno in poi.
La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino a un massimo di:
- 180 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)
- 70 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 51 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)
con l’esclusione delle giornate ricadenti di domenica e festività.
Cosa allegare per la richiesta:
Lavoratori assunti a tempo determinato:
- il prospetto di liquidazione rilasciato dall’INPS o in alternativa certificato medico telematico;
- l’ultima busta paga del periodo di malattia.
Lavoratori assunti a tempo indeterminato:
- Il certificato medico telematico;
- l’ultima busta paga del periodo di malattia.