L'indennità per infortunio
L’indennità prevede l’integrazione fino al 100 % del salario contrattuale a partire dal giorno successivo a quello dell’evento infortunistico, escluse le domeniche e le festività.
La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino a un massimo di
- 180 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)
- 70 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 51 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)
con l’esclusione delle giornate ricadenti di domenica e festività.
Cosa allegare per la richiesta:
- il prospetto di liquidazione rilasciato dall’INAIL;
- l’ultima busta paga